Rc auto e periodo di tolleranza: come regolarsi con la scadenza?

Dopo la scadenza della Rc auto, l’automobilista ha diritto a un periodo di tolleranza per decidere se rinnovare o meno l’attuale polizza.

rc auto

Con l’abolizione del tacito rinnovo, l’Rc auto scaduta rimane valida anche per i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A chiarirlo è ancora una volta il Ministero dell’Interno, il quale ha affermato che gli automobilisti fermati e trovati con l’assicurazione auto scaduta da meno di 15 giorni non verranno multati. Ma allora, quando scade questa benedetta assicurazione auto?

Tutto è cambiato dal 2012, cioè da quell’anno in cui sono state introdotte delle novità che hanno portato, tra le altre cose, all’abolizione del tacito rinnovo. In pratica, fino al 2012 vigeva il principio del silenzio assenso, cioè in caso di mancata disdetta da parte dell’automobilista, l’assicurazione veniva rinnovata tacitamente.

Con la riforma del settore questo principio del silenzio assenso è stato eliminato, per cui ora alla data di scadenza della Rc auto ci sono altri 15 giorni di validità del premio, giorni che vengono definiti come il “periodo di tolleranza”. Trascorso anche quel periodo di tolleranza, se il contraente non comunicherà l’intenzione di voler rinnovare la polizza, quel contraente rimarrà semplicemente sprovvisto di Rc auto. E questa regola vale indipendentemente dal tipo di contratto, cioè dal fatto che si tratti di una polizza semestrale o di una polizza annuale.

Il periodo di tolleranza di 15 giorni non va richiesto dal contraente, ma è automaticamente previsto per legge su qualsiasi tipo di Rc auto ad eccezion fatta per le polizze assicurative provvisorie che sono sottoposte a un regime differente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *