Cassazione sui licenziamenti: per gli statali vale articolo 18

articolo 18

“Il licenziamento del personale facente parte del pubblico impiego non è disciplinato dalla legge Fornero, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori”. Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione nell’ambito di una nota che ha già creato un po’ di sussulti nella politica e nel mondo sindacale.

La Cassazione interviene quindi su una questione che si dibatte da tempo, ma che in realtà non trova affatto spaesato il governo: il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, infatti, anche quando annunciò la sua riforma per la PA aveva sempre puntualmente precisato che l’articolo 18 avrebbe continuato a valere per gli statali. Pertanto da parte dell’esecutivo c’è sempre stata la considerazione del fatto che se in materia di licenziamenti il Jobs Act ha la meglio nel privato, la disciplina dell’articolo 18 continua a rimanere valida nel pubblico impiego.

Ciò significa che un dipendente pubblico che dovesse essere licenziato senza giusta causa avrebbe diritto al reintegro nel posto di lavoro, mentre nel privato una fattispecie di questo genere può anche essere sanata dal datore di lavoro con un indennizzo economico.

Tuttavia se il governo aveva già fatto propria questa considerazione, il fatto stesso che la Cassazione sia dovuta intervenire è perchè un vuoto legislativo c’è. L’esecutivo ha perciò fatto sapere che la precisazione del doppio binario tra pubblico e privato in materia di licenziamenti, arriverà puntuale nel testo unico del pubblico impiego che a sua volta uscirà con l’attuazione della riforma della PA. In questo modo non ci saranno più fraintendimenti di sorta e i tribunali eventualmente chiamati ad esprimersi su casi del genere non seguiranno più una interpretazione tutta loro (fino ad oggi ci sono state infatti delle sentenze contrastanti su questa questione).

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